On. Vincenzo D’Arienzo: Il reato di tortura è legge

Pubblicato da il 12 Luglio 2017 0 Commenti

L’Italia si dota di un’altra legge di civiltà. Siamo uno dei pochi Paesi democratici in cui la tortura è bandita e perseguita per legge.
Per fortuna non ci sono stati molti casi del genere, ma la previsione comprende anche i rapporti che abbiamo con gli altri paesi, ovvero a tutela di cittadini stranieri che rischiano reati simili nei luoghi d’origine.
Sono numerosi gli atti internazionali che prevedono che nessuno possa essere sottoposto
a tortura, né a pene e trattamenti inumani e degradanti: tra questi, la Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 2000, la Convenzione ONU del 1984 ed infine lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale del 1998.
Il provvedimento introduce nuovi articoli nel codice penale. In particolare, è stato stabilito che chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
In pratica, si configura la tortura come reato comune.
Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.
È stato modificato anche il testo unico sull’immigrazione stabilendo che non è possibile il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura.
Altresì, non può essere riconosciuta alcuna forma di immunità agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
L’estensione dei diritti civili e delle tutele è un segno distintivo del nostro Governo.