Mario Faccioli condannato dalla Corte dei Conti: è opportuno che resti a capo di Agsm Energia?

Pubblicato da il 2 Dicembre 2019
Con sentenza del 20 novembre, l’attuale Presidente di Agsm Energia, Mario Faccioli, è stato condannato con “colpa grave” per aver “promosso” a dirigente comunale un funzionario privo del necessario titolo di laurea.
I fatti contestati risalgono al 2013, quando Faccioli era Sindaco del Comune di Villafranca al quale ora dovrebbe corrispondere 78.120 euro a titolo di risarcimento. Tale vicenda, tuttavia,  getta un’ombra grave sull’adeguatezza della figura di Faccioli a ricoprire l’attuale incarico in Agsm Energia.  Posto che Faccioli potrà appellarsi, quale cittadino farebbe infatti amministrare i propri beni da un amministratore indicato come responsabile di gravi fatti di cattiva gestione? Per questo rivolgeremo una interrogazione al Sindaco affinché prenda in considerazione la situazione di Faccioli e ne disponga eventualmente la revoca o la sospensione.
I termini della sentenza sono piuttosto pesanti: contro il parere degli uffici, Faccioli avrebbe proceduto a tale nomina, salvo poi, nella sua difesa, chiamare in causa proprio il segretario comunale sostenendo che il segretario avrebbe indotto in errore gli organi politici omettendo di sottolineare i profili di illegittimità insiti nella scelta del Sindaco.
La Corte dei Conti ha invece confermato la ricostruzione della Procura secondo la quale “Risulta in atti che il segretario comunale di Villafranca di Verona abbia assolto al proprio compito di consulenza/assistenza, avendo rappresentato al Sindaco i profili di illegittimità del decreto di conferimento dell’incarico”.Respinta anche l’argomentazione per cui il Sindaco non avrebbe avuto alternative e che la nomina avrebbe anzi fatto risparmiare al Comune sui costi di un conferimento di incarico dirigenziale ad un esterno.
Sempre secondo la Corte, infatti, “esistevano nell’organico dell’ente altre professionalità a cui attribuire l’incarico”. Per quanto riguarda invece il presunto risparmio attuato, si nota invece che la difesa di Faccioli “nulla ha argomentato in merito alla possibilità di affidare la responsabilità dell’area ad un funzionario di cat. D mediante l’istituto della posizione organizzativa”. L’ammontare del risarcimento a cui Faccioli è stato condannato, comprensivo di interessi e rivalutazione monetaria, corrisponde infatti alla differenza di costo tra un dirigente e una posizione organizzativa.Secondo il Collegio “la formulazione letterale (delle leggi vigenti, ndr) non poteva (e non può) lasciare adito a dubbio alcuno in relazione al necessario possesso del titolo di studio della laurea”.
Anche per questa ragione “in relazione all’elemento soggettivo, ritiene il Collegio che la condotta del convenuto sia connotata, come prospettato dalla Procura regionale, da colpa grave”.

La morale è che i consigli di amministrazione composti dall’amministrazione Sboarina si rivelano un’inesauribile fonti di guai, imbarazzi e di circostanze inopportune. Questo perché sono lottizzati da ceto politico e non assegnati a professionisti di chiara fama. Noi avevamo proposto di eliminarli sostituendoli dove possibile con amministratori unici. Sboarina si era impegno a ridurli. Con quali risultati dopo due anni e mezzo di amministrazione? Nessuno. E’ urgente una riforma dei principi di nomina nei cda, che devono seguire criteri di merito e non di affinità o fedeltà politica.

Per il gruppo consiliare comunale Pd
Elisa La Paglia, Federico Benini

Allegato sentenza zippata

sent 182-2019