Impianto rifiuti Basso Acquar: NO del TAR

Pubblicato da il 26 Giugno 2014 0 Commenti

AMIA aveva chiesto alla Provincia di Verona il parere di compatibilità ambientale (VIA) per l’ampliamento della capacità di trattamento rifiuti dell’impianto di Basso Acquar.

La Provincia aveva espresso parere contrario in base a quanto disposto dal Piano d’Area Quadrante Europa (PAQE), che all’art. 49 vieta “Nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti non possono essere ubicati in fregio e all’interno dell’ambito prioritario della protezione del suolo”.

Il 18 Giugno 2014 la sentenza del TAR Veneto n. 863 del 18 giugno 2014, ha respinto il ricorso presentato da AMIA contro il parere negativo espresso nel procedimento VIA dalla Provincia.

Il TAR Veneto, ha motivato il non accoglimento del ricorso AMIA condividendo le conclusioni cui era giunta la Provincia: le modifiche sostanziali ad un impianto di trattamento rifiuti sono equiparate ad un nuovo impianto.

A supporto di quanto affermato dalla sentenza del TAR vi è anche la legislazione regionale, che, ricorrendo ad un criterio sostanzialistico , all’art. 23, comma 6, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, assoggetta alla procedura prevista per nuovi impianti le varianti sostanziali in corso di esercizio che comportino modifiche non più conformi all’autorizzazione rilasciata.

Il TAR chiarisce che, poiché manca una definizione normativa di “nuovo impianto” o di “modifica di un impianto esistente” nel PAQE, appare corretta l’interpretazione che ricorre al criterio secondo al quale restano assoggettate alla disciplina prevista per nuovi impianti, anche le modifiche di impianti esistenti che per la loro natura, dimensione o ubicazione producano effetti sull’ambiente equivalenti a quelli di un nuovo impianto.

Il TAR precisa che il PAQE è un piano territoriale, equiparato al PTRC, con valenza sovracomunale, il cui contenuto non può essere ricondotto alla nozione di piano urbanistico, che ha una valenza comunale (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 12 dicembre 2007, n. 3963). Non possono quindi ritenersi ipso iure derogate le prescrizioni e i vincoli previsti dall’art. 49 del piano d’area Quadrante Europa e non è applicabile l’art. 208 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 secondo cui l’approvazione dei progetti di gestione dei rifiuti costituisce, ove occorre, variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Questa sentenza vale anche su quanto sta avvenendo a Ca’ Vecchia dove Adige Ambiente SpA vuole camuffare un nuovo impianti di trattamento rifiuti come semplice delocalizzazione e ampliamento di quello esistente.

Adige Ambiente S.p.A. ha infatti presentato in Regione Veneto la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale per la delocalizzazione con contestuale introduzione di varianti sostanziali dell’impianto di stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e non pericolosi, liquidi e solidi, con operazioni di recupero e smaltimento.

La domanda di VIA/AIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006, deve essere considerata alla stregua di un nuovo stabilimento anche se si volesse inquadrare la richiesta come modifica sostanziale dell’esistente.

Ad aggravare la posizione è anche la mancata conformità del progetto al quadro di riferimento programmatico, ovvero,da quanto disposto dell’art. 49 del PAQE ed anche al piano delle aree non idonee adottato dalla Provincia di Verona con deliberazione del Consigli Provinciale n. 41 del 26/09/2007 e n. 42 del 24/7/2008.

Secondo il PAQE essendo tutta l’area di proprietà di Adige Ambiente di Cà Vecchia e d’intorni compresa  in “ambito di difesa del suolo” ed “ambito di interesse naturalistico-ambientale” vige il divieto di realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Inoltre il nuovo impianto è in contrasto con le disposizioni dello strumento urbanistico del Comune di San Martino B.A. e non si ravvisano le ragioni di pubblico interesse che giustificano la delocalizzazione.

Pertanto, alla luce della sentenza del TAR Veneto su AMIA, che per caratteristiche del contenuto è immediatamente trasferibile anche al progetto Adige Ambiente di Ca’ Vecchia, l’eventuale autorizzazione o parere favorevole di compatibilità ambientale al nuovo impianto, che venisse rilasciata dalla Regione del Veneto, viola le norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente e del PAQE. Non vi è pertanto alcuna possibilità di poter prendere in considerazione deroghe che si configurerebbero come illecito amministrativo, penalmente perseguibile, essendo gli attori coinvolti nel procedimento a conoscenza della recente decisione del Tribunale Amministrativo del Veneto n. 863/2014.

A questo punto la domanda per la Commissione VIA Regionale e i tecnici sorge spontanea: Chi si assumerà la responsabilità di valutare il progetto di  delocalizzazione di Adige Ambiente, nonostante le evidenze del TAR? 

La sola conclusione cui può arrivare la Commissione VIA sul progetto di Adige Ambiente di Cà Vecchia è di esprimere parere negativo per incompatibilità con il PAQE.

Franco Bonfante – cons. Regionale
Stefano Vallani – cons. Comunale